Statuto.
Articolo 1 – Denominazione, sede, durata.
- È costituita un’Associazione non riconosciuta ex artt. 36, 37 e 38 del codice civile, denominata “ALBEROANDRONICO ”.
- L’Associazione ha sede in Roma, via Teresa Gnoli n° 25.
- La durata dell’Associazione è illimitata, fino ad eventuale scioglimento deliberato dall’Assemblea dei soci.
- L’Associazione avvierà le procedure per l’adesione ad una delle Associazioni nazionali riconosciute dal Ministero, anche ai fini della legge n. 153/94.
Articolo 2 – Scopi, natura, compiti.
- L’Associazione ha piena autonomia e responsabilità patrimoniale, finanziaria e gestionale della sua attività e di quelle ad essa collegate. L’Associazione non ha scopi di lucro.
- L’Associazione è composta da persone che condividono valori di pace, di solidarietà sociale, di conoscenza e di senso civico.
- L’Associazione nasce con l’obiettivo di promuovere e tutelare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita culturale e sociale del territorio. Nello spirito di tali finalità, l’Associazione intende svolgere le seguenti attività:
promozione di iniziative e attività culturali, turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, assistenziali, di studio e di ricerca, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e ricreazione dei soci.
Nello specifico:
- Diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica, didattica, pedagogica attraverso: produzione e rappresentazione di spettacoli teatrali, musicali e di audiovisivi in video digitale e in pellicola, corsi e laboratori di formazione artistica, dibattiti, seminari, convegni, manifestazioni, studi e ricerche, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti o Istituzioni.
- Attività artistiche rivolte anche ai soggetti deboli, in particolare indirizzate agli istituti che curano l’infanzia, gli anziani, i disabili, le istituzioni carcerarie e per il recupero dei minori.
- Collaborazioni con associazioni di volontariato riconosciute, strutture mediche ed istituti ed enti ospedalieri.
- Formazione di operatori artistici in modo da ampliare il proprio nucleo stabile.
- Collaborazione con gli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale (comitati di quartiere, di Municipio), ai consigli di scuola e di istituto per una adeguata programmazione culturale sul territorio
- Gestione impianti sportivi e qualsiasi altra struttura atta a perseguire gli scopi dell’Associazione, organizzando nell’ambito della propria sede, ed esclusivamente per i propri soci e loro ospiti, servizi accessori quali la somministrazione di bevande e ristorazione curandone direttamente o indirettamente la gestione.
- Organizzazione e/o partecipazione a mostre, eventi culturali e altre forme a sostegno dello sviluppo dell’arte. Realizzazione stampa e diffusione di pubblicazioni editoriali, con esclusione dei quotidiani, produzione di comunicazioni multimediali audio e video.
- Promozione della cooperazione e dello sviluppo culturale e di sostegno in favore delle popolazioni del terzo mondo.
- Organizzazione di viaggi culturali, visite guidate in luoghi di particolare valore storico, artistico e ambientale al fine di favorirne l’accesso, la tutela e la conoscenza.
- Elaborazione di progetti e promozione di iniziative in tutto il territorio nazionale , al fine di perseguire gli scopi sociali, anche in accordo con Associazioni, Enti, persone fisiche e giuridiche.
- Promozione di forme di assistenza sociale e psicologica, di amicizia e scambio culturale fra i popoli, di solidarietà, di tutela civica dei diritti, di tutela dell’ambiente, delle risorse naturali e degli alimenti di qualità.
- Realizzazione e gestione di siti internet e reti informatiche.
- L’Associazione si propone di operare anche nelle periferie cittadine e nei quartieri degradati, collaborando con scuole, centri sociali, istituzioni pubbliche e private, associazioni laiche, religiose ed enti morali, al fine di perseguire gli scopi sociali.
Articolo 3 – Organi.
- Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere ed il Segretario.
- Gli organi sono eletti per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati.
- Per il primo triennio, gli organi sociali sono nominati dai soci fondatori.
Articolo 4 – Soci fondatori.
- Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione.
Articolo 5 – Soci ordinari.
- Possono essere soci coloro che condividono gli scopi dell’Associazione, si impegnano a rispettare lo Statuto e le deliberazioni degli organi statutari e versano le quote associative.
- Tutti i soci partecipano alle attività dell’Associazione, ricevono le pubblicazioni e le informazioni necessarie per collaborare all’attuazione degli scopi sociali.
- L’ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.
Articolo 6 – Soci onorari.
Sono soci onorari coloro che vengono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci.
La quota associativa a carico dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La quota è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell’Associazione, con il versamento di contributi straordinari deliberati dall’Assemblea.
I soci hanno diritto:
a) di partecipare alle Assemblee, purché siano in regola con il pagamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari e di votare direttamente o per delega: è ammessa una sola delega, conferita per iscritto;
b) di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
c) di partecipare alle attività promosse dall’Associazione, contribuendo altresì alla loro programmazione e organizzazione;
d) di recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, senza oneri per gli stessi.
I Soci sono obbligati:
a) a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
b) a pagare la quota associativa e gli eventuali contributi straordinari;
c) a svolgere le attività preventivamente concordate;
d) a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Perdita della qualità di socio:
I soci cessano di appartenere all’Associazione:
a) per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per mancato versamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari per due anni;
c) per decesso;
d) per esclusione determinata da gravi inadempienze alle norme statutarie o da motivi di ordine morale o da comportamenti, atti o adesioni ad altri gruppi incompatibili con le finalità dell’Associazione.
L’esclusione nei casi previsti dalle lett. b) e d) del precedente comma, sono deliberate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto del principio del contraddittorio. Le decisioni del Consiglio Direttivo in merito all’ammissione e all’espulsione sono appellabili dagli interessati avanti l’Assemblea dei soci, che decide in via definitiva.
Articolo 8 – Assemblea dei soci.
- L’Assemblea è costituita da tutti i soci. L’Assemblea traccia le direttive dell’attività dell’Associazione nel quadro delle finalità previste dallo Statuto ed è convocata dal Presidente, il quale ne determina l’ordine del giorno.
- L’Assemblea delibera su: la nomina del Consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, le modifiche statutarie ed ogni altro argomento ad essa sottoposto con l’avviso di convocazione.
- L’Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altra sede, indicata sull’avviso di convocazione, almeno una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per la discussione della relazione generale e per l’approvazione del bilancio.
- L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando almeno un quarto dei soci ne faccia domanda al Presidente per iscritto, indicando gli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. In questo caso la riunione deve essere indetta entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
- Le riunioni sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno 2/3 dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
- Nelle assemblee le votazioni si fanno di norma per alzata di mano. Si procede invece per scrutinio segreto quando richiesto dal Presidente o da almeno un quarto dei presenti.
- Ogni socio dispone di un voto che esprime personalmente o a mezzo di altro socio munito di delega. Lo stesso socio non può essere portatore di più di due deleghe.
- Le delibere dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi dai presenti, ad eccezione delle delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie e la devoluzione del fondo comune, per le quali è richiesta una maggioranza qualificata di 2/3 degli aventi diritto al voto; nel caso non venga raggiunta la maggioranza qualificata per almeno due riunioni consecutive nella terza sarà sufficiente la maggioranza dei 2/3 dei presenti. Nelle votazioni a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario che lo redige.
Articolo 9 – Presidente.
- Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i soci fondatori dell’Associazione e – in assenza di questi – il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, è responsabile dell’esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e dell’Assemblea. Egli può delegare procuratori per determinate materie o singoli atti, può inoltre adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso entro trenta giorni.
Articolo 10 – Vice Presidente.
- Il Vice Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha la funzione di sostituire il Presidente, nell’esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso
- Il Vice Presidente collabora con il Presidente coadiuvandolo nel suo operato secondo le direttive ricevute. E’ direttamente responsabile dell’attuazione dei compiti specificatamente affidatigli dal Presidente stesso.
Articolo 11 – Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea ed è composto da 5 a 11 membri, dei quali almeno la metà sono scelti tra i soci fondatori.
- Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni.
- In caso di dimissioni di consiglieri, prima della scadenza del mandato o quando il numero degli eletti non raggiunge il numero previsto, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di sostituire o integrare tali componenti per cooptazione.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che lo presiede, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza effettiva dei membri del consiglio. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Tesoriere ed il Segretario; delibera sull’ammissione di nuovi soci; predispone – su proposta del Presidente – i programmi di attività dell’Associazione, la costituzione di eventuali commissioni di studio o di lavoro, delibera l’affidamento a singoli soci di eventuali incarichi in determinate materie; controlla e attua l’esecuzione delle delibere prese dall’Assemblea; approva – su proposta del Tesoriere – il bilancio finanziario preventivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci e determina l’importo della quota associativa.
- E’ facoltà del Consiglio Direttivo nominare Soci Onorari.
Articolo 12 – Tesoriere.
- Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, e amministrativa dell’Associazione. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, di stipulare contratti, di incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell’Associazione di tenere i libri contabili e predisporre, dal punto di vista tecnico, il bilancio di esercizio.
Articolo 13 – Segretario.
- Il Segretario è responsabile della custodia e aggiornamento del Libro dei Soci, ivi compresa la verifica del rispetto dei presupposti statutari per l’aggiornamento dello stesso;
- Coordina, secondo le direttive del Presidente, Vice Presidente e del Consiglio Direttivo, e in stretto contatto con gli stessi, le attività dell’Associazione, di cui costituisce un punto di riferimento nella fase di attuazione dei programmi.
Articolo 14 – Esercizio sociale.
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 15 – Fondo comune.
Per far fronte alle spese necessarie all’attuazione dei suoi scopi, l’ Associazione si avvale del fondo comune, costituito dalla quote associative, da erogazioni liberali o contributi o sovvenzioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, da eventuali proventi derivanti dalle iniziative promosse.
Articolo 16 – Devoluzione del fondo comune.
In caso di cessazione dell’attività, il fondo comune è devoluto secondo le deliberazioni dell’Assemblea dei soci, prese a maggioranza qualificata su proposta del Consiglio Direttivo, a favore di altra istituzione che dia garanzia di perseguire efficacemente scopi analoghi a quelli dell’Associazione.